Iva: non è possibile emettere nota di credito verso un debitore fallito fino alla “infruttuosità” della procedura concorsuale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 33 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che non è possibile emettere note di credito ex art. 26, comma 2, Dpr. n. 633/1972, per fatture emesse nei confronti di una Società fallita e mai incassate, laddove si sia soltanto alla fase di avvio della procedura concorsuale.

L’Agenzia ha ricordato che tale norma dispone che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del Regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), del medesimo Regio-decreto n. 267/1942, pubblicato nel Registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’Imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25”.

Per quanto attiene in particolare all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, occorre far riferimento ai chiarimenti forniti dalla Circolare n. 77/E del 2000, la quale ha puntualizzato come la richiamata circostanza del mancato pagamento venga giuridicamente ad esistenza “… allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo …”.

Il Documento di prassi rileva come “il verificarsi di tale evento postula quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro – si sottolinea in modo inequivoco – la necessaria partecipazione del creditore al concorso …”. Definita preliminarmente nella necessaria partecipazione alla procedura il presupposto che legittima in astratto il creditore alla variazione in diminuzione, l’Agenzia ha evidenziato come, in concreto, il diritto alla variazione sia subordinato alla “infruttuosità” delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non al mero avvio delle stesse.

Con diversi Documenti di prassi (su tutti la citata Circolare n. 77/E del 2000 e la Circolare n. 8/E 2017) l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza alla scadenza del termine per le osservazioni al Piano di riparto finale oppure, in assenza, di quello per opporre reclamo contro il Decreto di chiusura del fallimento.