Iva: non rilevanti le somme dovute a titolo risarcitorio in virtù di una scrittura privata tra le parti, soggetta a Imposta di registro del 3%

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in ordine al trattamento fiscale delle somme dovute a titolo risarcitorio, ricordando che occorre verificare sempre se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 223/2024, ha fornito indicazioni in ordine al trattamento fiscale delle somme dovute a titolo risarcitorio.

L’Agenzia, con riferimento al caso di specie, riferito ad un appalto di lavori in cui sono sorte delle problematiche, ha ricordato che occorre verificare sempre se le somme da corrispondere rappresentano il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.

A tal proposito, ha richiamato l’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 63/1972, in merito alla definizione di prestazione di servizio, l’art. 13, comma 1, del medesimo Decreto, in ordine alla determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, e la Sentenza 3 settembre 2015, Causa C463/14, la Corte di Giustizia UE, in cui è stato precisato che “la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e che una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Di conseguenza, una prestazione è imponibile soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”.

D’altro canto, l’art. 15, comma 1, n. 1), dello stesso Dpr. n. 633/1972, stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.

Sulla base di tale ultima norma, viene quindi prevista l’esclusione dalla base imponibile delle somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

Pertanto, le somme dovute a titolo risarcitorio, sulla base della predetta norma, sono escluse dal campo di applicazione dell’Imposta.

Sul punto, come precisato con Risoluzione n. 73/E del 2005, “presupposto per l’applicazione della norma (…) è dunque l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali”.

Inoltre, la Risoluzione n. 64/E del 2004 ha precisato che “le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo”.

Con riferimento alla fattispecie in esame, sulla base di quanto rappresentato all’Agenzia (aspetti per i quali si rimanda alla lettura della Risposta, in cui è stata dettagliata la situazione contingente creatasi), l’Agenzia ha ritenuto che la somma che dovrà essere corrisposta all’appaltatore non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria, ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.

L’Agenzia ha altresì chiarito che, con la scrittura privata sottoscritta tra le parti, viene previsto un obbligo di pagamento a carico del committente, per cui tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell’Imposta proporzionale del 3%, prevista, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 131/1986 (Tur), per gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.