Ctr – Sicilia, Sentenza n. 1775/14/17 del 18 aprile 2017
La detraibilità dell’Iva per un Comune, ai sensi dell’art. 19, del Dpr. n. 633/72, è salvaguardata dall’aver tenuto correttamente una contabilità fiscale separata dalla sola contabilità pubblica finanziaria, ai sensi del successivo art. 19-ter, del Dpr. n. 633/72, non essendo necessaria la tenuta di una contabilità anche ai fini delle Imposte dirette (libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie, disciplinati dagli artt. 14 e ss. del Dpr. n. 600/73 e dagli artt. 2423 e ss. del Codice civile), atteso che il Comune è soggetto escluso da Ires ai
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