Iva: rappresenta un corrispettivo e non una penale il compenso erogato in un contratto d’appalto, eccedente rispetto a quello pattuito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 215/2025, ha fornito chiarimenti sul regime Iva cui assoggettare le somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 215/2025, ha fornito chiarimenti in ordine al regime Iva cui assoggettare delle somme erogate a titolo di integrazione prezzo nell’ambito di un contratto di appalto.

Nel caso di specie, la Società istante è un’Impresa di costruzioni a cui è stata appaltata la realizzazione di un immobile. A causa di questi ritardi, la Società e le altre Imprese della compagine appaltatrice hanno citato in giudizio la stazione appaltante chiedendone la condanna al pagamento dei maggiori costi sostenuti in costanza di esecuzione del contratto.In seguito all’emanazione della Sentenza, la Società ha emesso fatture a titolo risarcitorio, escluse da Iva ex art. 15, Dpr. n. 633/1972, ma ha sollevato dubbi circa l’effettiva natura risarcitoria delle somme percepite.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi imponibili le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obblighi di fare, non fare o permettere quale ne sia la fonte’’.

L’art. 13, comma 1, del Dpr. n. 633 del 1972, stabilisce che agli effetti dell’Iva ‘‘la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente …’’.

Il successivo art. 15, comma 1, n. 1), dello stesso Dpr. n. 633/1972 prevede che sono escluse dal computo della base imponibile ‘‘le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente’’.

Ai fini dell’assoggettamento ad Iva, è necessario il riscontro di prestazioni caratterizzate dal cosiddetto nesso di reciprocità o sinallagma. Secondo l’orientamento costante dei giudici comunitari tale reciprocità sussiste in presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile (in tal senso, cfr. CGE causa C­277/05 del 18 luglio 2007, nonché Causa C270/09 Sentenza del 16 dicembre 2010). Il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva viene a mancare nel caso in cui, invece, non si ravvisi alcuna correlazione tra l’operazione realizzata e i versamenti di denaro.

Pertanto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 le somme dovute a titolo esclusivamente risarcitorio, nonché per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

Relativamente all’applicazione dell’art. 15, comma 1, n. 1), l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che presupposto stringente è ‘‘l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali’’ (Risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E). Inoltre, ‘‘le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo’’ (Risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E).

In linea generale, pertanto, i risarcimenti, le penali e gli indennizzi hanno la funzione di lasciare indenne chi ha subito un danno, un ritardo o una perdita.

Opposta, invece, è l’ipotesi di un maggior compenso derivante dall’introito di somme che superano il corrispettivo stabilito originariamente.

Riguardo al caso di specie, precisa l’Agenzia, laddove ci si limitasse al solo dato letterale della Sentenza riportata, ove si parla di ‘‘danno’’, non vi sarebbe alcun dubbio interpretativo, in quanto le somme dovute a titolo di ‘‘penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi’’ contrattuali costituiscono un’operazione fuori campo Iva, a norma dell’art. 15, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972.

Tuttavia, occorre valorizzare la circostanza che la somma di denaro che la stazione appaltante debba corrispondere alla Società istante sia determinata in funzione di ritardo subito da quest’ultima nell’ambito di un contratto di appalto in essere. In particolare, la somma per i maggiori oneri che la stazione appaltante deve erogare alla Società istante in virtù dei ritardi causati è circoscritta nell’ambito del contratto di appalto, il quale, in base a quanto rappresentato nell’istanza, è giunto comunque a termine con la costruzione dell’edificio per l’appaltante. Ciò induce a ritenere che al di là del nomen iuris utilizzato dal Giudice tale somma rappresenti un’integrazione del corrispettivo della prestazione comunque fornita alla stazione appaltante, piuttosto che una penale.

In altre parole, specifica sempre l’Agenzia, “la natura sinallagmatica e non indennitaria della somma disposta dal Giudice appare confermata dalla circostanza che nonostante il ritardo subito dall’Istante la (stazione appaltante) può comunque godere del nuovo edificio. In conclusione, … si ritiene che la somma da corrispondere all’Istante, in relazione ai ‘maggiori oneri diretti e indiretti’ subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad Iva, a fronte dell’esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se ‘eccedente’ rispetto a quello originariamente pattuito”.