Iva ridotta su acquisto autovetture disabili: nuovi chiarimenti sulle procedure da seguire per richiederla

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 313 del 30 maggio 2022, ha trattato il tema della corretta applicazione dell’aliquota Iva del 4%, applicabile alle cessioni di veicolo a soggetti disabili, ai sensi del n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 1 della Legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. 

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, ai medesimi soggetti di cui all’art. 3, della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. 

Con l’art. 50, comma 1, della Legge n. 342/2000, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, così come modificata da ultimo dall’art. 53-bi,s del Dl. n. 124/2019, che prevede l’aliquota Iva agevolata del 4% per le cessioni di “motoveicoli di cui all’art. 53, comma 1, lett. b), c) ed f), del Dlgs. n. 285/1992, nonché autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) ed f), dello stesso Dlgs., di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) ed f), del Dlgs. n. 285/1992, di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”. 

L’art. 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo. 

Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal Decreto Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. 

Ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’Iva ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente: “a) fotocopia della patente di guida; b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all’art. 81 del Dpr. n. 393/1959, e s.m., attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida; c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal Pubblico Registro automobilistico a norma dell’art. 61 del Dpr. n. 393/1959, e s.m., certificato rilasciato dal detto Ente”.

Recentemente, con l’approvazione del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato il citato art. 1 del Dm. 16 maggio 1986; in particolare, dopo il comma 1 dell’articolo novellato, è stato aggiunto il comma 2, il quale dispone che, “in sostituzione della documentazione di cui al comma 1, lett. a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle Commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del ‘Codice della Strada’, di cui al Dlgs. n. 28/1992, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio di cui al comma 1, lett. c)”. 

In sostanza, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota Iva ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida. Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare, sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione. La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo. 

Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto disabile deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota Iva ridotta sono: 

1) l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;

2) copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del “Codice della Strada”, di cui al Dlgs. n. 285/1992. 

Con riferimento al caso di specie, prospettato dal soggetto istante, l’Agenzia ha concluso che l’istante può beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% per l’acquisto del veicolo in argomento, presentando al cedente:

– la copia della patente posseduta;

– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità [nel caso di specie, la selezione automatica del rapporto di trasmissione (cod. 1002), i comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo (cod. 3502) ed il dispositivo di assistenza al volante (cod. 4011)] e sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.