di Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“Si applica il ‘reverse charge’ nel caso di subappalto di ponteggi comprendente anche il noleggio degli stessi? ”
La risposta dei ns. esperti.
Il “reverse charge” nei subappalti è disciplinato dall’art. 17, comma 6, lett. a), del Dpr. n. 633/72.
Esistono delle condizioni soggettive ed oggettive affinché possa essere applicato.
Appurato che quelle soggettive nel caso esaminato esistono, relativamente a quelle oggettive occorre che l’attività svolta rientri tra quelle indicate nelle Sezione “F” dei codici Ateco 2007 “Costruzioni”.
Riguardo alla prestazione di montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi, si ritiene che questa non rientri nel regime del “reverse charge” (pur essendo il montaggio di ponteggi ricompreso nella citata sezione “F”) in quanto la Ditta subappaltatrice non si è limitata ad installare il ponteggio, bensì lo ha fornito a noleggio e poi, in via accessoria rispetto al noleggio, lo ha anche installato.
Si veda, in tal senso, la chiara Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 187/E del 2007.
In altre parole, prevalendo in capo alla Ditta subappaltatrice la prestazione di noleggio su quella del montaggio (solo accessoria), non si rientra nel regime di inversione contabile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del Dpr. n. 633/72.






