Iva su acquisto “Dpi”: non godono dell’agevolazione fiscale le apparecchiature per la sanificazione da virus e batteri del cavo orale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 623 del 28 dicembre 2020, ha chiarito che non è applicabile il regime Iva agevolato di cui all’art. 124 del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 (c.d. “Dl. Rilancio”), all’acquisto di apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, destinato all’attività odontoiatrica e domiciliare, anche se particolarmente indicati per contenere la possibile diffusione epidemiologica da “Covid-19” qualora non rientranti specificamente tra quelli destinati alla sanificazione dell’ambiente o della strumentazione utilizzata in ambito medico.

La Società istante afferma che la tecnologia alla base del loro funzionamento si fonda sulla diffusione all’interno del cavo orale, durante l’esecuzione delle prestazioni terapeutiche, delle cure odontoiatriche e in uso domiciliare, di una miscela di acqua e ozono che elimina in pochi secondi, virus e batteri, azzerando o limitando la diffusione aerobica del “Coronavirus”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina agevolativa introdotta dall’art. 124 citato ed i chiarimenti forniti con la Circolare n. 26/E del 2020, che rimanda a sua volta alla Circolare n. 12/D del 2020 dell’Agenzia delle Dogane. Tra i beni indicati in quest’ultima Circolare sono espressamente indicati i “sistemi di aspirazione; umidificatori; …; aspiratore elettrico”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tra questi non possano essere ricondotte le apparecchiature di cui al caso in esame, che sono destinate all’attività clinico-chirurgica-odontoiatrica e domiciliare per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, grazie alla diffusione all’interno del cavo orale di una miscela di acqua ed ozono. Tali apparecchiature infatti possono ridurre la carica batterica e virale presente nel cavo orale, ma non sono strettamente finalizzati al contrasto dell’epidemia di “Covid-19” in corso. L’acquisto di tali apparecchiature non può beneficiare, a parere dell’Agenzia delle Entrate, neppure dell’agevolazione fiscale di cui al successivo art. 125, norma che riconosce ai soggetti e alle condizioni ivi indicati un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute, nell’anno 2020, fino a un massimo di Euro 60.000, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di “Dispositivi di protezione individuale” e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Le apparecchiature oggetto del presente Interpello non sono destinate, né alla sanificazione dell’ambiente lavorativo, né della strumentazione medica utilizzata: sono destinate invece alla sterilizzazione del cavo orale del singolo paziente che si sottopone ai trattamenti odontoiatrici, anche presso il proprio domicilio. Questi beni, sebbene possano essere di aiuto nella limitazione della diffusione del “Covid-19”, non sembrano rientrare specificamente tra quelli destinati alla sanificazione dell’ambiente o della strumentazione utilizzata in ambito medico, non potendo godere quindi dell’agevolazione di cui al citato art. 125.

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