Iva su forniture agli Aeroporti pubblici: la mera cessione di beni senza posa in opera non rientra nel regime di non imponibilità

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 109 del 20 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di non imponibilità Iva ex art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, ed a come procedere laddove il committente non ammetta la non applicazione dello stesso.

Nello specifico, la Società istante svolge attività di progettazione, produzione e installazione di sistemi di segnalazione luminosa aeroportuali, fornendo materiale a strutture aeronautiche, in forza di contratti conclusi a seguito di gara o trattativa privata. In particolare, ha fornito materiali per impianti voli notte ad un Aeroporto (di proprietà di un soggetto pubblico), ad esclusione della posa in opera, effettuata in economia dallo stesso Aeroporto. Per esplicita richiesta di quest’ultimo e con parere contrario dell’Istante, le forniture di cui trattasi sono state fatturate in regime di non imponibilità Iva ex art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972.

A seguito di verifica fiscale, con riguardo alle annualità dal 2013 al 2017, è stata contestata l’applicazione di tale regime alla Società istante, che ha prontamente informato l’Aeroporto, il quale tuttavia ad oggi rifiuta di accettare le fatture trasmesse dalla Società in via telematica in regime di “split payment”. A parere dell’Aeroporto committente, le operazioni di cui trattasi devono essere considerate non imponibili ai fini Iva ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972.

La Società istante nel frattempo ha ottenuto ulteriori analoghe commesse dallo stesso Aeroporto, aventi sempre ad oggetto la mera fornitura di materiale elettrico e altri componenti per impianti luminosi voli notte, per cui, al fine di evitare ulteriori verifiche fiscali, ha chiesto di sapere:

  1. se le forniture di materiale per impianti voli notte debbano o meno ritenersi non imponibili agli effetti dell’Iva, ai sensi del citato art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972;
  2. quali siano le corrette modalità di adempimento dell’obbligo del versamento dell’Iva nonché le conseguenze sul piano sanzionatorio – con particolare riguardo all’applicabilità degli artt. 6, comma 5, e 10 del Dlgs. n. 472/1997 – qualora l’Aeroporto persista nel rifiutare di versare l’Iva in “split payment”.

L’Agenzia, in ordine ai 2 quesiti, ha fatto presente quanto segue:

  1. la norma citata prevede il trattamento di non imponibilità ad Iva per i “i servizi prestati nei Porti, Autoporti, Aeroporti e negli Scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”. Tale norma è stata interpretata dall’art. 3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, convertito con modificazioni dalla Legge, n. 165/1990, secondo cui nell’agevolazione sono da comprendere anche i servizi relativi al “rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi, altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni”. Successivamente, sulla materia è intervenuta anche la norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 992, della Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), secondo cui, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, convertito con modificazioni dalla Legge n. 165/1990, la realizzazione in Porti già esistenti di opere previste nel Piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi”. La Circolare n. 41/E del 21 aprile 2008 chiarisce che la norma introdotta dalla “Finanziaria 2007” precisa ulteriormente la portata della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 13, del Dl. n. 90/1990, riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini Iva alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel Piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente. Dal riportato quadro normativo emerge dunque che, ai fini della non imponibilità, è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (Porto, Aeroporto ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (vedasi Risoluzioni Entrate n. 176/E del 23 novembre 2000 e n. 253/E del 14 settembre 2007). In tal senso, i servizi in esame devono presentarsi come interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l’ammodernamento, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione. La Risoluzione Entrate n. 118/E del 31 marzo 2008 ha ulteriormente chiarito che, considerato il tenore delle norme in esame che fa riferimento alle prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, il trattamento di non imponibilità Iva può essere applicato alle predette prestazioni di servizi solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Tali prestazioni possono quindi essere rese:
  2. dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  3. dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  4. per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).

Il trattamento di non imponibilità quindi si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti a requisiti posti dall’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972, e non anche alle cessioni di beni (vedasi Risoluzione Entrate 23 luglio 2002, n. 247/E). Pertanto, nel caso in esame occorre stabilire se le forniture descritte dalla Società soddisfino i requisiti richiesti dalla citata disposizione per beneficiare del richiamato regime di non imponibilità ai fini Iva. Al riguardo, dagli elementi desumibili dall’Istanza di Interpello emerge che le forniture in argomento sono costituite da materiale per impianti segnaletici voli notte, esclusa la posa in opera degli stessi che è effettuata dal committente in economia. Nel dettaglio, le cessioni dei materiali di cui trattasi hanno ad oggetto dei beni utilizzati per l’illuminazione notturna dell’Aeroporto. In altri termini, i rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Aeroporto e la Società istante sembrano avere ad oggetto delle mere cessioni di beni che, in quanto tali, non consentono di attribuire alla Società la qualifica di prestatore di un intervento strutturale riconducibile fra i servizi non imponibili ad Iva di cui all’art. 9, comma 1, n. 6), del Dpr. n. 633/1972. Nel caso di specie infatti la Società istante:

  • non appare coinvolta nelle prestazioni di servizi/lavori dell’intervento di manutenzione aeroportuale (la stessa posa in opera dei beni acquistati è a carico dell’Aeroporto);
  • non interviene sulla base di un contratto che prevede una obbligazione di risultato a favore del committente;
  • è stato semplicemente incaricato di fornire il materiale a coloro che dovranno effettuare i lavori.

Tutto ciò premesso, conformemente con i chiarimenti forniti con la Risoluzione Entrate n. 118/E del 2008 e ai documenti di prassi ivi richiamati, l’Agenzia ha ritenuto che la fornitura dei materiali in argomento – trattandosi, come detto, di una mera cessione di beni – non possa ricondursi nell’ambito della disposizione di non imponibilità citata;

  • nel presupposto che le forniture descritte nel quesito n. 1) siano dunque imponibili ai fini Iva e considerato che l’Aeroporto in questione è di proprietà di un soggetto accreditato presso l’Ipa ed è destinatario delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007, lo stesso è conseguentemente obbligato a ricevere fatture in regime di “split payment”. Atteso quanto sopra, in relazione all’applicazione degli artt. 6, comma 5, e 10 del Dlgs. n. 472/1997, l’Agenzia ha osservato che per le forniture di beni e servizi eseguite nei confronti delle Pubbliche amministrazioni o delle Società riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in argomento, il fornitore è tenuto ad emettere fattura in regime di “split payment”, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 9, comma 1, del Dlgs. n. 471/1997. Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/2013, “la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/1972, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’Allegato B del presente Regolamento, da parte del ‘Sistema di interscambio’”. Ai fini dell’emissione non rileva così l’eventuale successivo scarto del documento da parte della P.A.. A ciò si aggiunga che la nuova lett. g-ter) dell’art. 1, comma 213, della Legge n. 244/2007, introdotta dall’art. 15-bis del Dl. n. 119/2018 al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito Decreto del Mef (non ancora emanato) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. In relazione all’Iva addebitata, le P.A. o le Società cessionarie/committenti sono responsabili del versamento all’Erario della stessa e di conseguenza l’omesso o ritardato adempimento del versamento all’Erario (per conto del fornitore) da parte delle stesse è sanzionato ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997.