Iva: un chiarimento sull’aliquota da applicare ai servizi di preparazione degli alimenti forniti da una Apsp

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla cessione di pasti, con particolare riferimento al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello 2 agosto 2023, n. 412, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva applicabile alla cessione di pasti, con particolare riferimento al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.

Una Apsp (Azienda pubblica di servizi alla persona) ha stipulato con una Onlus che si occupa di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, un contratto con il quale si impegna a eseguire le seguenti prestazioni:

·  preparazione di pasti destinati agli utenti di un centro socio-educativo e di una comunità alloggio, secondo il fabbisogno;

·    confezionamento dei pasti nei contenitori termici utilizzati per la consegna;

·    conseguente lavaggio di detti contenitori.

La Onlus:

·    mette a disposizione i contenitori e le casse termiche necessari al trasporto dei pasti;

·    prende in carico i pasti presso la cucina dell’Istante;

·   consegna i contenitori e le casse termiche necessari al trasporto dei pasti (privi di eventuali resti di cibo);

· fornisce le bevande, i condimenti, le stoviglie e tutto il necessario per la distribuzione e la somministrazione dei pasti agli utenti.

L’Apsp ha applicato fino ad oggi l’Iva al 10% in base al n. 121), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, ma la Onlus ha rilevato che una parte dei pasti è consumata dal proprio personale, per cui ha richiesto, limitatamente ai suddetti pasti, l’applicazione dell’aliquota del 4%, ai sensi del n. 37), della Tabella A, Parte II, allegata medesimo Decreto.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato n. 121) prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”.

Il n. 80) della predetta Tabella A, Parte III, prevede, tra l’altro, che l’aliquota del 10% si applica alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove […]”.

In merito a tale ultimo punto, l’Agenzia ha precisato che l’art. 1, comma 40, della Legge n. 178/2020, prevede che “la nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della Tabella A, Parte III, (…) deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”.

Con la suddetta disposizione, il Legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica concernente la qualificazione, agli effetti dell’Iva, dell’attività di preparazione dei cibi da consegnare a domicilio o d’asporto, in ordine alla quale, anteriormente, erano sorti dubbi se dovesse considerarsi quale ‘‘cessione di beni’’ o ‘‘prestazione di servizi’’ (in quanto somministrazioni di alimenti).

Tale distinzione rileva in quanto il contratto di somministrazione di alimenti e bevande viene inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’art. 3, comma 2, n. 4), del medesimo Dpr. n. 633/1972 e risulta caratterizzato dalla commistione di ‘‘prestazioni di dare’’ e ‘‘prestazioni di fare’’. Tale elemento distingue le prestazioni di somministrazione dalle vendite di beni da asporto, che sono a tutti gli effetti cessioni di beni in virtù del prevalente obbligo di dare (vedi Risoluzione n. 103/E del 2016).

La diversa qualificazione incide ai fini della individuazione dell’aliquota Iva da applicare, in quanto la ‘‘somministrazione’’ è assoggettata all’aliquota Iva del 10%, ai sensi del citato n. 121), mentre la ‘‘cessione’’ è assoggettata ad Iva con l’aliquota propria applicabile in relazione alla singola tipologia di bene alimentare venduto (vedasi Risposta n. 581/2020; Principio di diritto n. 9/2019).

Al riguardo, come rilevato nella citata Risposta n. 581/2020, concernente la cessione di preparazioni alimentari e bevande presso ristoranti, anche alla luce della possibile coesistenza commerciale nello stesso locale della attività di somministrazione e di vendita, gli alimenti e le bevande possono essere forniti tanto nell’ambito di una più ampia prestazione di servizi di ‘‘somministrazione’’, quanto nell’ambito di una mera

cessione nel caso della mera vendita da asporto.

In merito alla distinzione in esame, come chiarito nella predetta risposta, la Corte di giustizia, nella sentenza relativa alle cause riunite C 497/09, C 499/09, C 501/09 e C 502/09 del 10 marzo 2011, ha chiarito che “al fine di stabilire se una prestazione complessa unica, quale quella oggetto delle varie cause di cui ai procedimenti principali debba essere qualificata cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione per ricercarne gli elementi caratteristici e identificarne gli elementi predominanti”. In particolare, la Corte ha giudicato l’operazione di ristorazione come una prestazione di servizi solo se caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi rappresenta soltanto una parte e nel cui ambito risultano predominanti ampiamente i servizi, diversamente dal caso di un’operazione di mera cessione avente ad oggetto “alimenti da asportare non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato”.

In base a quanto sino ad ora esposto, pertanto, la sola fornitura di cibi e bevande nell’ambito dei servizi di ristorazione è considerata sia dal diritto unionale sia dall’Amministrazione finanziaria, una cessione di beni (vedasi Risposta n. 35/2022).

Nel caso di specie, l’APSP provvede alla preparazione dei pasti e al relativo confezionamento negli appositi contenitori termici per il trasporto, con materie prime e alimenti a suo carico all’intero della propria cucina e successivamente al consumo alla pulizia dei contenitori e delle casse termiche, mentre invece la Onlus effettua una serie di attività tra le quali la presa in carico i pasti presso la cucina dell’APSP e la relativa distribuzione agli utenti, oltre alla fornitura di tutti i beni diversi dalle materie prime necessarie alla preparazione dei pasti, che porta a ricondurre l’attività resa dall’APSP più propriamente tra ‘‘le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove’’ di cui al richiamato n. 80).

In merito alla possibilità di applicare l’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 37), della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/1972, al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della Onlus, l’Agenzia ha evidenziato che il n. 37) si applica per “le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”.

Come chiarito con la Risoluzione n. 35/E del 2001, tale disposizione consente l’applicazione dell’aliquota ridotta a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali indicati dalla disposizione medesima. In particolare, è stato chiarito che il legislatore fiscale ha voluto oggettivamente agevolare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale ‘‘mensa aziendale’’.

Con la Risoluzione n. 202/E del 2002 è stato precisato il significato da attribuire alla locuzione ‘‘mense aziendali’’, intendendosi per tali quelle la cui gestione è data in appalto ad un’impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall’azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l’appaltatore deve assumere l’obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

Nel caso in esame, il contratto in esame non ha per oggetto la ‘‘somministrazione’’ di pasti all’interno della mensa aziendale della Onlus, bensì la preparazione e confezionamento dei pasti, ritirati presso la cucina dell’Apsp, che la Onlus distribuisce in minima parte anche al proprio personale.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto applicabile la predetta aliquota del 4%.

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