Nell’Ordinanza n. 15706 dell’11 giugno 2019 della Corte di Cassazione, una contribuente chiedeva e otteneva dal Giudice di pace, nei confronti di una Società, quale gestore del “Servizio di igiene ambientale” di un Comune, un Decreto ingiuntivo per la restituzione dell’Iva indicata come corrisposta indebitamente sulla “Tariffa di igiene ambientale” di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, c.d. “Tia1”, e sulla “Tariffa integrata ambientale” di cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006, c.d. “Tia1”, da considerare non corrispettivi di servizi ma tributi e come tali non assoggettabili alla suddetta Imposta indiretta.
La Suprema Corte ha chiarito che la Tariffa di cui all’art. 238 del Dlgs. n. 152/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del Dl. n. 78/2010, quale convertito, ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972.
I Giudici di legittimità hanno precisato che la disciplina della c.d. “Tia2” quale delineata nel citato art. 238, differenziandosi significativamente dal regime della c.d. “Tia1”, da una lato individua il fatto generatore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando dunque il debito all’effettiva fruizione del Servizio, nonché commisurando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall’altro, afferma, in modo netto e innovativo insieme, la natura di “corrispettivo” della Tariffa in questione.
Peraltro, la Suprema Corte pone in evidenza che la natura privatistica della c.d. “Tia2”, e dunque la sua portata innovativa e ontologicamente diversa rispetto alla precedente c.d. “Tia1”, già desumibile dal tenore della norma istitutiva, è stata poi definitivamente confermata dall’art. 14, comma 33, del Dl. n. 78/2010, che ha previsto che “le disposizioni di cui al Dlgs. n. 152/06, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta Tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”. Sicché, a fronte del chiaro disposto di tale norma, è evidente secondo i Giudici di legittimità che, a seguito della sua emanazione, non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo e non di tributo della c.d. “Tia2”, e sulla conseguente sua assoggettabilità ad Iva.




