di Stefano Paoli
Ancora una volta la Cassazione è dovuta intervenire sull’annoso problema della mancata o tardiva presentazione della Certificazione medica in costanza di rapporto di lavoro, pubblico o privato.
In particolare, con l’Ordinanza n. 33314/2022, la Corte ha affermato che, qualora un Ccnl. preveda 2 distinte situazioni relativamente ad una giustificazione tardiva per assenze ingiustificate e di mancata presentazione della giustificazione delle assenze, il lavoratore che abbia presentato un Certificato medico retroattivo finalizzato alla giustificazione dell’assenza per malattia al momento del processo relativo al ricorso sul provvedimento di licenziamento per giusta causa, compie un inadempimento contrattuale che va ricondotto
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