Consiglio di Stato, Sentenza n. 1144 del 12 febbraio 2025
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici rilevano che un Comune ha il compito esclusivo di decidere dove collocare le nuove Farmacie nel proprio territorio. Questa scelta legislativa serve a garantire un’organizzazione razionale del territorio e ad assicurare che le farmacie siano distribuite in modo equo, rispondendo ai bisogni della popolazione locale. In particolare, la Legge n. 27/2012 stabilisce che le farmacie devono essere collocate in modo da garantire l’accessibilità del servizio anche ai residenti in zone poco abitate. La decisione sulla posizione delle Farmacie rientra quindi nelle competenze di pianificazione urbana dei Comuni, poiché sono gli enti più vicini ai cittadini. Tuttavia, esistono alcune eccezioni: le Regioni e le Province autonome possono stabilire la presenza di Farmacie in luoghi di interesse sovracomunale, come stazioni ferroviarie e aeroporti. Con la riforma del 2012, si è eliminato un passaggio burocratico che prevedeva l’approvazione regionale per istituire nuove farmacie. Ora questa competenza è concentrata nei Comuni, che da sempre sono considerati i principali decisori in materia. L’unico ruolo rimasto alle Regioni è quello di intervenire nel caso in cui un Comune non adempia al proprio compito.
Quando il Comune aggiorna la mappa delle Farmacie sul territorio, non è necessario che giustifichi in modo dettagliato ogni singola scelta, ma deve comunque indicare i criteri generali seguiti. Questi criteri devono essere chiari, razionali e coerenti con le normative vigenti. La mappa delle Farmacie in un Comune deve basarsi su un’analisi approfondita, considerando i percorsi più frequentati dai cittadini e l’esigenza di garantire la disponibilità dei Farmaci in ogni momento, anche nelle ore notturne. La mappa non assegna a ciascuna farmacia un indirizzo specifico, ma una determinata area di servizio all’interno del territorio comunale, distinta da quelle delle altre Farmacie. Solo in casi eccezionali possono esistere farmacie collocate nella stessa sede di un’altra Farmacia in via temporanea. Ogni sede farmaceutica rappresenta una suddivisione specifica del territorio comunale e tutte le aree del Comune devono rientrare in questa ripartizione, senza lasciare zone scoperte. La suddivisione ha una duplice funzione: da un lato, stabilire il numero di Farmacie necessarie secondo la normativa; dall’altro, definire l’area entro cui ogni farmacia può operare e spostarsi, in modo da garantire un Servizio adeguato a tutti i quartieri della Città. Se le sedi sono delimitate da una strada, si considera che ogni Farmacia abbia competenza solo sul lato della via più vicino alla propria area. Inoltre, un Farmacista deve aprire il proprio esercizio all’interno della zona assegnata e non al di fuori di essa, salvo modifiche ufficiali della mappa che gli consentano di trasferirsi all’interno di una nuova area definita.


