di Roberto Camporesi
Alcune recenti Deliberazioni delle Corti dei conti regionali, chiamate ad esprimere il Parere in merito alle disposizioni contenute nell’art. 5 del Tusp, hanno dato interpretazioni nuove arricchendo, ad avviso di chi scrive, gli approcci a questa procedura, nel caso in cui la costituzione della Società a partecipazione sia stata deliberata dagli Enti di governo di ambito, competenti per legge (nazionale e regionali), in quanto modelli di gestione di servizi pubblici locali a rete.
In particolare, le Deliberazioni citate riguardano costituzioni di Società per la gestione di servizi a rete, così definiti dal Dlgs. n. 201/2022 (intitolato “
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