La dimensione della quota di partecipazione in un Ente da parte della Pubblica Amministrazione è irrilevante ai fini dei Provvedimenti di cui agli artt. 24 e 20 del Tusp

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione 113/2026/Frg

di Angelo “Lucio” Cavallari

Fatto:

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, nell’ambito dell’attività di controllo svolta ai sensi degli artt. 20[1] e 24[2] del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), ha provveduto a verificare relativamente ad un Comune il rispetto delle prescrizioni contenute nella norma.

La Corte, oltre alle altre partecipazioni presenti, ha appuntato la propria attenzione sul Gruppo di azione locale e sulla Fondazione, che erano stati esclusi dal documento di ricognizione periodica, richiedendo quindi informazioni in merito.

Secondo l’Ente Locale, l’esclusione del Gal dalla

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Iscriviti e resta aggiornato