La Legge sull’Autonomia regionale differenziata

Parte II

di Riccardo Compagnino e Alessandro Sciuto

Per le funzioni per le quali la legislazione non ha rinvenuto la necessità di stabilire “lep”, le Regioni si possono attivare dal momento in cui la Legge è pubblicata.

Si tratta di 9 materie, tutt’altro che residuali (Rapporti internazionali e con l’Unione Europea, Commercio con l’estero, Professioni, Protezione civile, Previdenza complementare e integrativa, Coordinamento della Finanza pubblica e del Sistema tributario, Casse di risparmio, Casse rurali, Aziende di credito a carattere regionale, Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), che prevedono 184 Funzioni (cfr. DossierFondazione Mezzogiorno

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