Tar Umbria, Sentenza n. 240 del 5 aprile 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, un soggetto aveva contestato il mancato superamento della prova scritta e la conseguente non ammissione alla prova orale di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 18 posti di Istruttore di vigilanza, Categoria “C”, indetto da un Comune. La Commissione di concorso ha stabilito le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta, consistente in tre quesiti a risposta sintetica su materie specifiche. Nonostante il superamento della preselezione e della prova pratica, il ricorrente aveva ottenuto un punteggio insufficiente nella prova scritta e non era stato ammesso alla prova orale. Il ricorrente ha impugnato la valutazione negativa attribuita alla sua prova e la graduatoria finale, contestando i criteri di valutazione della prova scritta. I Giudici amministrativi richiamano l’orientamento consolidato secondo cui nei pubblici concorsi il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio. Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppur qualificabili come analisi di fatti, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/ o culturale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni sono sottratte al sindacato del Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto, ovvero ancora un vizio sotto il profilo della logicità. Fattispecie non sussistenti nel caso di specie, tanto che i Giudici amministrativi hanno ritenuto infondato il ricorso.


