di Angelo “Lucio” Cavallari
Corte dei conti, Sezioni riunite in Sede giurisdizionale, Sentenza n. 6/2025
Fatto:
Un Consorzio acquedottistico che gestisce il “Servizio idrico integrato” per conto di 30 Comuni facenti parte di un Ato, ha impugnato la Deliberazione della locale Sezione regionale di controllo, la quale aveva accertato la mancanza di motivazione in riferimento alle ragioni di adeguatezza organizzativa previste dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016[1] (Tusp) nella nomina del Consiglio di gestione, attraverso 2 Delibere da parte della Società “in house” XX Spa che hanno condotto a tale scelta anziché alla
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




