Corte dei conti Piemonte, Delibera n. 99 del 25 luglio 2025
Nella fattispecie in esame un Comune ha chiesto chiarimenti sulla gestione delle componenti perequative Tari, cioè la quota aggiuntiva della Tassa sui rifiuti che i Comuni devono riversare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, come previsto da Arera e dalla Legge cosiddetta “Salva-mare”.
Il primo dubbio riguardava se il riversamento dovesse basarsi sulle somme effettivamente incassate dai cittadini o su quelle accertate a bilancio anche se non ancora riscosse. Su questo punto, la Sezione ha dichiarato il quesito inammissibile perché non è una questione contabile ma di diritto sostanziale che può essere oggetto di contenzioso davanti ad altri Giudici.
Il secondo quesito riguardava la corretta registrazione nel bilancio, ovvero se trattare queste somme come partite di giro oppure come entrate di parte corrente.
La Sezione ha chiarito che vanno registrate come entrate correnti del Titolo III del bilancio, distinte dalla Tari ordinaria, perché il Comune non agisce come semplice intermediario per conto della Csea ma ha un obbligo proprio di riversamento. Solo dopo, nell’anno successivo, potrà ottenere eventuali rimborsi sulla base di una rendicontazione analitica dei costi sostenuti.
In sostanza, le componenti perequative Tari non sono somme in conto terzi ma vere e proprie entrate e spese comunali che devono avere copertura nel bilancio dell’anno in cui nasce l’obbligo e devono essere gestite con una contabilità separata per garantire trasparenza e correttezza.




