La realizzazione del Gestore unico del “Servizio idrico integrato” non può essere raggiunta attraverso un intreccio di partecipazioni societarie incrociate

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, Deliberazione n. 4/2026/Pasp

di Angelo “Lucio” Cavallari

Fatto:

Un Comune marchigiano ha trasmesso, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp)[1], alla Sezione regionale di controllo per le Marche la Deliberazione del Consiglio comunale con cui ha approvato la “operazione relativa alla costituzione del Gestore unico del ‘Servizio idrico integrato’ nell’Ato con riguardo alla fusione tra la Società incorporante e la Società incorporata; di prendere atto e di approvare lo Statuto della Società Gestore unico risultante dalla fusione e dalla successiva trasformazione della Società

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