Nella Sentenza n. 28676 del 9 novembre 2018 della corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la disciplina della c.d. “Tia2”, differenziandosi dal regime della c.d. “Tia1”, da un lato individua il fatto generatore dell’obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando dunque il debito all’effettiva fruizione del Servizio nonché parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e dall’altro afferma, in modo netto e innovativo insieme, la natura di “corrispettivo” della Tariffa in parola. A fronte del chiaro disposto delle norme di riferimento, secondo la Corte, è evidente
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