Nella Delibera n. 120 del 30 maggio 2016 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto se l’Ente in questione possa tener conto che, mentre il fabbisogno previsto ed utilizzato nel 2009 atteneva ad un rapporto di minore portata temporale e monetaria, vi sia tuttora un fabbisogno temporale e monetario di maggiore portata. Se l’Ente possa utilizzare i resti assunzionali, altrimenti non utilizzabili, per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110 del Tuel e se sia possibile ovviare al limite di spesa sostenuto nell’anno 2009 per l’assunzione, tramite lavoro interinale di un assistente sociale, considerato che il Comune in questione otterrà
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