Lavoro flessibile: per la Sezione Autonomie gli Enti in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale devono comunque rispettare il limite massimo della spesa totale sostenuta nel 2009

 Corte dei conti Sezione Autonomie, Delibera n. 2 del 9 febbraio 2015

Alcuni Comuni lombardi hanno chiesto la corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli Enti in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/06. La Sezione osserva che sull’argomento in questione esiste un contrasto giurisprudenziale in quanto da un lato, alcune Sezioni asseriscono che gli enti non sono tenuti all’osservanza di alcun limite; dall’altro, alcune Sezione sostengono la tesi

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