Nella Delibera n. 302 del 25 ottobre 2018 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto se un’eventuale assunzione programmata dalla Società partecipata a totale controllo pubblico vada ad incidere sulla capacità assunzionale del Comune controllante, limitando le possibilità di assunzione di quest’ultimo. La richiesta di parere verte, essenzialmente, sull’interpretazione dell’art. 19, comma 5, del Dlgs. n. 175/1016, secondo il quale “le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.
La Sezione in proposito chiarisce che una Società partecipata, nel rispetto delle direttive impartite dalle proprie Amministrazioni partecipanti e degli specifici obblighi legislativamente previsti e, in particolare, da quanto statuito dall’art. 19 del Tusp, anche per quanto attiene alle modalità attraverso cui procedere, può porre in essere assunzioni senza che ciò possa intaccare la capacità assunzionale delle predette Amministrazioni partecipanti.
Ciò posto, non sussiste alcun obbligo di consolidamento delle capacità assunzionali del Comune socio e della Società interamente partecipata.