Consiglio di Stato, Sentenza n. 7601 del 16 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, i Giudici pongono in evidenza che il principio di base, confermato dalla giurisprudenza consolidata, stabilisce che i regolamenti e gli atti amministrativi generali possono essere impugnati direttamente solo quando contengono disposizioni che causano un danno immediato alle posizioni giuridiche soggettive dei destinatari. In caso contrario, possono essere contestati solo quando sorge un interesse concreto, cioè insieme all’atto applicativo che provoca un danno effettivo e non solo ipotetico o futuro.
Per quanto riguarda le Delibere che annualmente determinano le tariffe relative ai tributi locali, è stato stabilito che queste siano immediatamente lesive per i contribuenti, poiché l’applicazione delle tariffe avviene direttamente e in base alle diverse categorie di utenti. Pertanto, la lesività può essere riscontrata sin dalla loro adozione, senza dover attendere un ulteriore atto applicativo.
In particolare, quando il contribuente conosce la propria categoria di appartenenza in base al regolamento comunale e contesta l’imposizione o la modifica tariffaria, anche se generale e astratta ma riferita alla sua categoria, l’atto amministrativo che stabilisce le tariffe si considera immediatamente lesivo e quindi impugnabile entro il termine previsto, a partire dalla sua pubblicazione. In tali casi, gli atti successivi di liquidazione o accertamento dei tributi hanno semplicemente funzione esecutiva rispetto alle disposizioni generali.
È importante sottolineare che la valutazione della lesività immediata di una delibera tariffaria deve essere effettuata caso per caso, considerando sia il contenuto della delibera sia la natura delle contestazioni presentate. Queste ultime sono considerate dirette contro la delibera stessa quando riguardano i criteri di determinazione e gli importi delle tariffe per una determinata categoria di utenti; categoria che può essere individuata sulla base della Delibera e dei relativi atti preparatori o allegati, anche confrontando le delibere tariffarie degli anni precedenti, per verificare se il soggetto che si ritiene danneggiato appartiene effettivamente alla categoria interessata dalle nuove tariffe (anche eventualmente contestando tale appartenenza).


