“Legge Delrio”: fissati i criteri per individuare beni e risorse connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 263 del 12 novembre 2014 il Dpcm. 26 settembre 2014, rubricato “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali”.

Il Decreto – ai sensi dell’art. 1, comma 92, della Legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”) – detta le regole del “passaggio di testimone” tra le Province e gli Enti che si fanno carico delle loro funzioni.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Sono fissati i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province agli Enti subentranti, tenendo presente che devono essere garantiti i rapporti di lavoro correnti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (fino alla scadenza).

Art. 2 – Criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse

L’art. 2 stabilisce che, entro 2 settimane dalla pubblicazione del Dpcm. in commento in G.U., le Province (ivi comprese quelle che dal 1˚ gennaio 2015 diventeranno Cittá metropolitane) dovranno effettuare una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data del 12 novembre 2014.

I risultati di questa rilevazione dovranno essere comunicati alla Regione e al relativo Osservatorio che verificherà la coerenza della ricognizione con i criteri dettati dal presente Decreto e ne validerá i contenuti entro i successivi 15 giorni, trasmettendo la documentazione all’Osservatorio nazionale.

Per quanto riguarda l’art. 1, comma 89, della Legge n. 56/14, le Amministrazioni interessate concordano, entro i termini previsti e nei modi stabiliti dalle Regioni, il trasferimento dei beni e delle risorse, comprese quelle assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi. Nel caso in cui le Amministrazioni interessate non concordino nei termini previsti, la Regione assume le relative Determinazioni.

Art. 3 – Criteri generali per l’individuazione delle risorse finanziarie

Le Province, nell’ambito della ricognizione delle risorse finanziarie a loro disposizione, devono tener conto:

a) dei dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell’ultimo triennio;

b) dei dati forniti dalle Province relativamente alla quantificazione della spesa provinciale ascrivibile a ciascuna funzione o a gruppi omogenei di funzioni;

c) della necessitá che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie giá spettanti alle Province ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle “funzioni fondamentali” in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento.

Per quanto riguarda la spesa del personale, l’indicazione è quella di calcolare la spesa complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell’ultimo anno.

Il comma 3 precisa che le risorse finanziarie trasferite non potranno in ogni caso superare l’ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l’esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18 del 5 maggio 2014 e n. 26 del 30 giugno 2014).

A proposito del Patto di stabilitá interno, viene disposto che gli obiettivi con corrispondenza fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione degli spazi sul Patto di stabilitá interno per ciascun Ente coinvolto sono modificati ai sensi del comma 94 dell’art. 1 della Legge n. 56/14. Inoltre, gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli Enti subentranti non sono rilevanti ai fini della disciplina sui limiti dell’indebitamento.

Art. 4 – Criteri generali per l’individuazione delle risorse umane

Il comma 1 dell’art. 4 in commento dispone che le Province applichino i seguenti criteri per l’individuazione del personale interessato dal trasferimento:

a) rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del presente Decreto;

b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista;

c) svolgimento in via prevalente – alla data di entrata in vigore della Legge n. 56/14 e ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute – di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento;

d) subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti.

Ogni forma di criterio aggiuntivo rispetto a quelli sopra enunciati puó essere liberamente adottata, purché lo si faccia nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialità.

Art. 5 – Criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative

Il comma 1, dell’art. 5, affronta il tema dei beni del Demanio provinciale, i quali vengono trasferiti al valore loro attribuito nell’ultimo bilancio approvato dall’Ente che trasferirá il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi.

La base per il calcolo del valore dei beni del patrimonio immobiliare sará invece il loro costo storico desumibile dall’ultimo inventario dell’Ente, attualizzato alla fine dell’esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni.

I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento (desumibile dall’ultimo inventario dell’Ente) e le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal Collegio sindacale della Societá.

Per quanto riguarda le Societá o altri Enti partecipati che esercitano tutta o parte delle funzioni oggetto di riordino, le relative partecipazioni sono trasferite. Non sono invece soggetti a trasferimento le partecipate (o gli Enti partecipati) che sono in fase di scioglimento o liquidazione.

Art. 6 – Attribuzione delle funzioni amministrative oggetto di riordino nelle materie di competenza statale

L’art. 6 individua le funzioni oggetto di riordino nelle materie di competenza statale (tutela delle minoranze).