E’ stata pubblicata il 14 maggio 2014 sul sito dell’Agenzia delle Entrate la Circolare n. 10/E, che risponde ai quesiti della stampa specializzata in merito alle novità fiscali contenute nella “Legge di stabilità 2014” (Legge n. 147/13).
La Circolare si compone di 13 capitoli (Accertamento, Mediazione e il Contenzioso, Società di comodo, Perdite su crediti, Rivalutazioni, Reddito d’impresa, Detrazioni d’imposta, Fiscalità degli immobili, Compensazioni e crediti d’imposta, Detrazioni e rimborsi d’imposta, Indagini finanziarie e la super-anagrafe dei conti, Redditometro, Attività finanziarie detenute all’estero).
Nel presente commento verrà data menzione, in quanto di interesse degli Enti Locali, dei Capitoli primo, secondo, ottavo e nono.
Per quanto riguarda il primo e secondo Capitolo, la Circolare chiarisce che, nei giudizi relativi ad accertamenti esecutivi, l’intimazione, nel caso l’Ufficio riscuota le somme dovute a seguito di Sentenza notificando al contribuente un’intimazione di pagamento, può essere impugnata (previa mediazione tributaria, quando prevista) davanti alla Ctp. per vizi propri dell’atto.
La Circolare n. 10/E ricorda che il procedimento di mediazione è obbligatorio per tutte le controversie tributarie di valore non superiore ad Euro 20.000, senza che rilevi la circostanza che l’atto impugnato sia stato preceduto o meno da contraddittorio col contribuente.
L’Agenzia ricorda anche che l’impugnazione può risultare fondata, anche solo parzialmente, e quindi “mediabile”, per motivi non esaminati in sede di precedente contraddittorio, che possano trovare nuova o più adeguata rappresentazione nel ricorso del contribuente o per vizi formali dell’atto impugnato o ancora per sopravvenute modifiche normative o per nuovi orientamenti giurisprudenziali o di prassi.
Il Capitolo 8 tratta, in primo luogo, la deducibilità del 20% dal reddito d’impresa e per arti e professioni dell’Imu sugli immobili strumentali, e specifica che tale deducibilità è esclusa per gli immobili adibiti promiscuamente, poiché per l’art. 43, comma 2, del Tuir, sono considerati strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività esercitata. In secondo luogo, viene precisato che costituisce costo deducibile l’Imu di competenza del periodo d’imposta di riferimento a condizione che tale Imposta sia stata pagata dal contribuente; pertanto, ordinariamente l’Imu dell’anno precedente versata in un anno successivo risulta deducibile in tale anno mediante una variazione in diminuzione in sede di Unico, mentre l’Imu 2012 non risulta mai deducibile, ancorché versata negli anni successivi, in quanto la possibilità di deduzione è prevista a partire dal 1° gennaio 2013.
In merito al Capitolo 9, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il limite di Euro 15.000, introdotto dalla “Legge di stabilità 2014”, superato il quale diventa obbligatorio il “visto di conformità” della Dichiarazione per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (derivanti da Imposte sui redditi e relative Addizionali, da ritenute alla fonte, da Imposte sostitutive), riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale” e che tale limite va riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla Dichiarazione. Le compensazioni oltre soglia possono avvenire anche prima di presentare la Dichiarazione da cui emergono i crediti, diversamente da quanto previsto per le compensazioni Iva. La disposizione riguarda i crediti maturati a partire dall’anno d’imposta 2013, e pertanto, il credito risultante dalla Dichiarazione 2012, non utilizzato nel corso del 2013, può essere compensato senza tener conto del nuovo limite fino a quando non confluisce nella Dichiarazione 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.
Si rimanda alla lettura della Circolare in commento per gli altri Capitoli.