Legge sull’usura: definiti i tassi per il periodo gennaio-marzo 2014

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2013, che ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della “Legge sull’usura” (Legge n. 108/96).

Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2014, fissa la soglia dei tassi anti-usura per i mutui da applicare per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2014. L’Allegato “A” del Decreto citato riporta le medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema con riferimento alla rilevazione nel periodo 1° luglio – 30 settembre 2013. Infatti, il comma 1 dell’art. 2 della Legge n. 108/96, dispone che il Ministro del Tesoro rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per Imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Si ricorda che, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge citata, come modificata dal Dl. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/11, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  I tassi effetti globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per ritardato pagamento.  Le banche e gli intermediari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza la Tabella riportata nell’Allegato A.