Licenziamento illegittimo: il periodo compreso tra la fine del contratto e la data del reintegro è valido ai fini della maturazione delle ferie

Ancora una volta la Corte di Giustizia Europea torna ad affrontare il problema della fruizione delle ferie disponendo in relazione ad una vicenda che riguardava un dipendente pubblico bulgaro (nella fattispecie, un insegnante) e un dipendente italiano di un Istituto di credito.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza nelle Cause riunite C-762/18 e C-37/19 depositata il 25 giugno 2020, intervenendo in tema di diritto alle ferie non godute del lavoratore reintegrato a seguito di licenziamento illegittimo, ha statuito che “il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro
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