Delibera n. 222 del 28 maggio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la possibilità di applicare il limite massimo del 20% di riduzione del compenso, previsto dall’art. 41, comma 15-quater, del Dlgs. n. 36/2023, ai “Servizi di ingegneria e architettura” quando l’affidamento avviene tramite procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La questione nasce dall’interpretazione delle nuove norme sull’equo compenso introdotte dal Dlgs. n. 209/2024 (“Decreto correttivo”), che, modificando l’art. 8, comma 2, e l’art. 41 del Dlgs. n. 36/2023, impongono il rispetto di parametri minimi per la determinazione dei corrispettivi dei Professionisti, salvo specifiche eccezioni.
L’Anac chiarisce che il limite del 20% di riduzione, previsto dal citato art. 41, comma 15-quater, si applica esclusivamente agli affidamenti diretti di “Servizi di ingegneria e architettura” di importo inferiore ad Euro 140.000, effettuati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 36/2023, ossia incarichi sotto-soglia assegnati senza gara, dove la Stazione appaltante sceglie il contraente senza applicare criteri di aggiudicazione. Tale limite non si applica ai casi in cui l’affidamento avviene tramite procedura negoziata con Gara e con valutazione delle Offerte sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del Dlgs. n. 36/2023. Nel caso esaminato, si tratta di un appalto integrato con prevalenza della componente lavori (art. 14, comma 18, del Dlgs. n. 36/2023), aggiudicato mediante procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 36/2023, e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 44, comma 4, del medesimo Decreto.
Pertanto, secondo l’Autorità, il limite alla riduzione del compenso stabilito dall’art. 41, comma 15-quater, non trova applicazione in questo caso.






