Limite spesa di personale: nessuna deroga in caso di istituzione dei buoni pasto

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 253 del 20 dicembre 2024

Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto se fosse possibile calcolare il tetto di spesa includendo i costi dei buoni pasto come una nuova voce aggiuntiva rispetto alla media del triennio 2011-2013. A tal fine, è stato chiesto se fosse possibile applicare, per analogia, i Principi stabiliti dalle Deliberazioni n. 1/2017 e n. 15/2018 della Corte dei conti, al fine di giustificare l’inserimento di questa nuova spesa come indispensabile per il funzionamento organizzativo dell’Ente. Nelle citate Deliberazioni, la Corte dei conti ha stabilito che, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, un Ente Locale che non abbia sostenuto spese per specifiche tipologie contrattuali nel periodo di riferimento (né nel 2009, né nel triennio 2007-2009) può, con un provvedimento motivato, definire un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per garantire un servizio essenziale. La Sezione chiarisce che la disciplina relativa al “Servizio Mensa” e ai buoni pasto non è prevista da una norma primaria ma è regolata dal Ccnl., che stabilisce la possibilità per gli Enti, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo e le risorse disponibili, di istituire un “Servizio Mensa” o attribuire buoni pasto sostitutivi previo confronto con le Organizzazioni sindacali, senza però configurare un obbligo. La spesa per il “Servizio Mensa” o i buoni pasto rientra tra quelle da considerare nel tetto di spesa per il personale previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che costituisce un Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Il parametro di riferimento per il calcolo del tetto di spesa è quello del triennio 2011-2013 e non può essere modificato senza una deroga legislativa esplicita. Non è consentito introdurre un nuovo parametro per giustificare un aumento della spesa del personale, neanche richiamando principi affermati in altre Deliberazioni della Magistratura contabile. Inoltre, l’introduzione dei buoni pasto non può essere qualificata come spesa strettamente necessaria per un servizio essenziale dell’Ente. Pertanto, l’obbligo di contenimento della spesa del personale permane invariato e deve essere rispettato secondo il parametro statico del triennio 2011-2013. La richiesta del Comune di modificare il parametro di riferimento per aumentare la spesa del personale non è giustificabile e comporterebbe un incremento non consentito.

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