Nella Delibera n. 40 del 19 settembre 2018 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, viene chiesto se le “Risorse aggiuntive regionali” (“Rar”) debbano essere computate ai fini del vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio del personale dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.
Le Rar sono un istituto espressamente previsto dalla legge (Dlgs. n. 502/1992 e Dlgs. n. 165/2001), utilizzato in modo costante e consolidato nell’ambito delle scelte di programmazione e gestione della Regione, volte specificamente allo sviluppo di politiche del personale. Infatti, costituiscono una leva imprescindibile per la valorizzazione delle risorse umane
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