Limiti al lavoro flessibile: si applicano anche per le sostituzioni temporanee di personale

Nella Delibera n. 121 del 13 aprile 2015 della Corte dei conti Campania, la Sezione statuisce che presso l’Ente in questione si intenda procedere ad una sostituzione del dipendente di ruolo, collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato dirigente in altro Comune ex art. 110, comma 2, del Dlgs. n. 267/00, mediante ricorso a forme contrattuali di lavoro flessibile nelle more dell’aspettativa concessa, resta comunque fermo, per l’Ente stesso, l’indefettibile obbligo di rispettare il limite di spesa per lavoro flessibile previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, consistente, qualora l’Ente abbia effettivamente rispettato il Patto di stabilità

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