Liquidazione delle spese nell’esercizio successivo: nessun termine rigido se sussiste l’esigibilità

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 92 del 26 marzo 2025

Nella fattispecie in esame viene chiesto se le norme previste dall’artt. 57 e dal punto 6.1 dell’allegato 4/2 del Dlgs. n. 118/2011 stabiliscano un termine inderogabile entro cui, nell’anno successivo, devono essere adottati i provvedimenti di liquidazione delle spese riferite ad obbligazioni già esigibili alla chiusura dell’anno precedente, oppure se sia comunque possibile procedere alla liquidazione anche oltre quel termine, purché l’obbligazione sia esigibile, senza dover attendere il riaccertamento ordinario dei residui. La Sezione affronta il tema della liquidazione delle spese riferite a obbligazioni esigibili alla fine dell’esercizio, valutando se questa possa avvenire anche oltre i primi due mesi dell’anno successivo. Il sistema normativo di riferimento, disciplinato in particolare dall’art. 3, comma 4, del Dlgs. n. 118/2011 e dal Principio contabile applicato contenuto nell’Allegato 4/2 allo stesso Decreto, prevede il riaccertamento ordinario dei residui come fase necessaria per verificare l’esistenza e l’esigibilità di crediti e debiti. Tuttavia, il punto 6.1 dell’Allegato 4/2 introduce una semplificazione per consentire la tempestiva liquidazione delle spese, individuando due ipotesi in cui una spesa può essere considerata esigibile e dunque liquidabile: la prima, se la fattura perviene nei 2 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio; la seconda, in via più generale, se il responsabile della spesa certifica che la prestazione è stata eseguita o la fornitura effettuata nell’anno di riferimento. Questa seconda ipotesi non prevede alcun termine rigido, ma si basa sulla verifica dei presupposti di esigibilità da parte del responsabile della spesa.

La possibilità di procedere alla liquidazione quindi non è subordinata al completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui, ma può avvenire anche prima, purché sussistano i requisiti per considerare la spesa esigibile, garantendo così la continuità dell’azione amministrativa e la tempestività dei pagamenti. Tale lettura è coerente con gli obiettivi della Riforma della contabilità pubblica, che mira alla riduzione dei residui passivi e alla semplificazione operativa, ma anche con le norme che impongono il rispetto dei tempi di pagamento verso i creditori della P.A. In conclusione, la normativa non impone un termine inderogabile per liquidare le spese relative a obbligazioni esigibili alla chiusura dell’esercizio, ma consente, in presenza dei requisiti previsti, la liquidazione anche successivamente e prima del riaccertamento, purché vi sia responsabilità dichiarata da parte del Dirigente competente.

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