Corte dei conti Campania, Sentenza n. 106 del 24 marzo 2025
Nel caso esaminato, si contesta ad alcuni Amministratori pubblici di non aver provveduto, con la necessaria tempestività, a proporre e trasmettere agli Organi competenti un Regolamento che avrebbe consentito al Comune di recuperare i costi sostenuti per i Servizi di Polizia locale prestati durante eventi privati a pagamento, come previsto dalla normativa vigente (art. 22, comma 3-bis del Dl. n. 50/2017). A causa di questa mancata iniziativa, l’Ente Locale non ha potuto incassare le somme dovute da soggetti privati per i servizi resi tra il 2019 e il 2023, determinando una perdita economica che il Giudice ha ritenuto concreta, attuale e direttamente collegata alla condotta omissiva degli Amministratori. L’eventuale possibilità che la Giunta o il Consiglio potessero modificare o respingere il Regolamento non è stata ritenuta rilevante, in quanto ipotetica e non idonea a interrompere il legame causale tra l’omissione e il mancato introito.
Il comportamento è stato giudicato particolarmente grave, poiché gli interessati erano ben consapevoli della necessità di intervenire e delle conseguenze economiche legate all’inattività protratta nel tempo. Alla luce della documentazione agli atti e della valutazione della condotta e della responsabilità soggettiva, la Sezione ha riconosciuto un danno patrimoniale a carico dell’Amministrazione pari a Euro 160.000.


