Mancata approvazione documenti contabili fondamentali: il divieto di assunzione preclude anche il comando

Nella Delibera n. 98 del 21 giugno 2018 della Corte dei conti Puglia, una Provincia ha chiesto un parere in merito all’estensione del contenuto precettivo dell’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/16, convertito con modifiche dalla Legge n. 160/16, anche con riferimento all’istituto del comando.

Detta disposizione prevede una sanzione “diretta” per l’Ente inadempiente nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali (nonché nella relativa comunicazione alla Banca-dati “Bdap”) consistente nell’impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all’approvazione (tardiva) degli atti contabili principali.

Il comando, pur non comportando “una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, tanto meno la costituzione di un rapporto di impiego”, comporta per l’Amministrazione ricevente il sostegno degli oneri accessori nonché il rimborso all’Amministrazione di origine del trattamento economico fondamentale del personale comandato (ex art. 70 del Dlgs. n. 165/01). In tal senso la Sezione, ai fini dell’applicabilità all’istituto del comando dei vincoli dell’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/16, ha chiarito che il Legislatore ha inteso vietare qualsivoglia erogazione di spesa per il personale in quanto la norma, riferendosi specificamente al caso di Enti Territoriali inadempienti nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali, ha precluso l’assunzione di ogni onere economico relativo alle spese per il personale, gravante su di una singola e determinata amministrazione, disinteressandosi della “natura” finanziariamente neutra o meno della tipologia di spesa. Infatti, se le spese conseguenti al comando di personale appaiono “neutre” e consentite in una visione “comparatistica” tra le Amministrazioni pubbliche e insuscettibili di produrre un incremento della spesa pubblica globale, le stesse, considerate con riguardo ad un’Amministrazione inadempiente nell’approvazione di documenti contabili fondamentali sono incompatibili con il divieto introdotto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016.