Mansioni superiori: non sempre riconoscibili per attività di Anagrafe e Stato civile

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7241 del 26 marzo 2026

La questione esaminata dalla Corte concerneva il diritto di un dipendente comunale, assunto con una certa qualifica, ad essere pagato di più perché, per un periodo di tempo, aveva svolto anche attività legate all’anagrafe e allo stato civile. Nei primi due gradi di giudizio era stato riconosciuto il diritto a ricevere differenze retributive, cioè la somma corrispondente alla differenza tra lo stipendio della qualifica posseduta e quello della qualifica superiore, ritenendo le attività svolte come mansioni superiori.

La questione posta all’esame della Corte, pertanto, era riferita al fatto che svolgere

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