Mef: in G.U. le modalità per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022 degli Enti

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2023, il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 aprile 2023, rubricato “Modalità applicative per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022 degli Enti di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 118/2011, ai sensi dell’art. 1, commi 822 e 823, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
La norma richiamata in rubrica indica che, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’Organo esecutivo, gli Enti sono autorizzati, previa comunicazione all’Amministrazione che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad Interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle “funzioni fondamentali” e ai “livelli essenziali delle prestazioni”. Tali risorse vincolate devono essere utilizzate dagli Enti essenzialmente per la copertura dei maggiori costi energetici, per contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche, e per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione. Gli importi relativi alle suddette somme svincolate sono comunicate anche alla RgS e, con Decreto Mef (oggetto del presente commento) ne sono stabilite le modalità applicative.
Il Decreto Mef si compone di un unico articolo e stabilisce che per quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad Interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, si intendono quelle risorse vincolate del risultato di amministrazione derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione che residuano a seguito:
a) della completa realizzazione dell’Intervento oggetto del trasferimento, secondo le modalità richieste dall’amministrazione erogante, nel corso degli anni precedenti;
b) del pieno finanziamento di Interventi in corso di realizzazione disposto negli esercizi precedenti per le quali sono state previste risorse proprie a carico dell’Ente.
La disposizione specifica che sono escluse dalla definizione di cui sopra:
a) i trasferimenti erogati sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, quali ad esempio i fondi del “Pnrr” e del “Pnc”, esclusa la quota dei trasferimenti riguardanti spese rendicontate finanziate negli esercizi precedenti con risorse proprie;
b) i trasferimenti per i quali è prevista dal Legislatore in via preventiva la restituzione o la compensazione delle risorse non utilizzate sulla base di rendicontazioni, verifiche dell’utilizzo delle risorse ricevute o certificazioni, (per es. la Certificazione della “perdita di gettito” “Covid-19”;
c) i trasferimenti che hanno finanziato obbligazioni giuridiche perfezionate o spese per le quali sono state formalmente attivate le procedure di affidamento;
d) i trasferimenti erogati per la realizzazione di Interventi di sostegno di natura assistenziale, sociale ed economico, a favore di terzi, se non è dimostrata la completa attuazione dell’intervento nei confronti dei beneficiari;
e) i trasferimenti riguardanti Interventi in corso di realizzazione finanziati negli esercizi precedenti con altri trasferimenti (e non con risorse proprie);
f) i trasferimenti non ancora erogati, in quanto a seguito della comunicazione riguardante la conclusione o il finanziamento dell’Intervento l’Amministrazione erogante non può procedere all’erogazione di un contributo non necessario.
Il Decreto prevede anche che, in applicazione dei citati commi 822 e 823, dell’art. 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell’Organo esecutivo, gli Enti possono svincolare quote vincolate del risultato di amministrazione, accertato con l’approvazione del rendiconto da parte dell’Organo esecutivo, con Deliberazione dell’Organo esecutivo che:
a) nelle voci dell’Allegato “a/2” al rendiconto della gestione 2022, approvato dall’Organo esecutivo, si devono individuare le risorse vincolate nel risultato di amministrazione derivanti dai trasferimenti riferite ad Interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, con esclusione delle somme relative alle “funzioni fondamentali” e ai “lep”;
b) attribuisce alle risorse di cui sopra le destinazioni sopra indicate: tali risorse conservano la natura di quote vincolate, i nuovi vincoli operano dall’esercizio 2023 e sono rappresentati nell’Allegato “a/2” al rendiconto della gestione 2023;
c) autorizza le variazioni del bilancio di previsione che dispongono l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione per gli interventi qui individuati, da attuare previa comunicazione dello svincolo all’Amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e alla RgS. L’eventuale utilizzo delle risorse attraverso la costituzione di fondi e accantonamenti è autorizzato previa individuazione dei criteri e dei tempi di attuazione degli interventi da realizzare a seguito dello svincolo.
La comunicazione all’Amministrazione che ha erogato le somme e alla RgS deve obbligatoriamente precisare se lo svincolo delle risorse è effettuato a seguito della completa realizzazione dell’Intervento cui il trasferimento era destinato o a seguito del pieno finanziamento degli interventi disposto negli esercizi precedenti, cui hanno concorso risorse proprie dell’Ente, e deve indicare il vincolo attribuito ai trasferimenti non utilizzati, nonché i relativi tempi di attuazione.
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