Militari, forze armate e di polizia: rimborso spese legali

Nella Sentenza n. 2841 del 4 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che l’art. 18, del Dl. n. 67/1997, convertito nella Legge n. 135/1997 – che prevede il rimborso delle “spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di Amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali” – non è applicabile al procedimento davanti alla Commissione di disciplina, previsto dagli artt. 16 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale per gli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, trattandosi di procedimento di natura disciplinare. I Giudici precisano che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del Dl. n. 67/1997, convertito nella Legge n. 135/1997, per la mancata previsione del rimborso delle spese sostenute per la difesa anche nel procedimento davanti alla Commissione di disciplina, di cui agli artt. 16 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, rientrando la disciplina del rimborso delle spese legali nella discrezionalità del Legislatore, che deve adattare la tutela dei dipendenti pubblici con le esigenze dei limiti della spesa pubblica, e non essendo il procedimento disciplinare soggetto alla medesima tutela costituzionale dei procedimenti giurisdizionali ma al rispetto del nucleo essenziale del principio del contraddittorio. Tuttavia, i Giudici pongono in evidenza che l’art. 18 del Dl. n. 67/1997, convertito nella Legge n. 135/1997, si interpreta nel senso che la spettanza del rimborso è subordinata ad una duplice condizione: “a) l’esistenza di un giudizio, promosso nei confronti del dipendente, conclusosi con un provvedimento che abbia definitivamente escluso la sua responsabilità; b) la sussistenza di un nesso tra gli atti e i fatti ascritti al dipendente e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali”.
Quindi, il “giudizio” in base alla lettera della legge non può che essere ricondotto ad un procedimento giurisdizionale, civile, penale, o davanti alla Corte dei conti. Trattandosi del riconoscimento di un beneficio di carattere economico a carico dell’erario previsto dal Legislatore per i dipendenti pubblici, la relativa disciplina non può essere estesa in via analogica ad altre fattispecie e a differenti presupposti. Le disposizioni dell’art. 18, del Dl. n. 67/1997 e le analoghe disposizioni previste per gli Enti Locali non sono suscettibili di interpretazione analogica, né estensiva, trattandosi di “materia disciplinante, secondo parametri di rigore e tassatività, le modalità ed i presupposti sostanziali di impiego di denaro pubblico”. Infine, i Giudici hanno escluso che siano configurabili profili di incostituzionalità della norma.