“Mini Imu” e Maggiorazione Tares: nuovi chiarimenti del Dipartimento delle Finanze

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, con una Nota pubblicata il 21 gennaio 2014 sul proprio sito è nuovamente intervenuto sul tema della “Mini Imu” e della Maggiorazione Tares, allargando il ventaglio di domande e risposte frequenti (Faq) pubblicate il 13 gennaio scorso.

Sebbene la scadenza ordinaria per il versamento della “Mini Imu”, di cui all’art. 1 del Dl. n. 133/13 (“Disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazioni di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, G.U. n. 281 del 30 novembre 2013), fissata al 24 gennaio 2014, sia ormai trascorsa, appare comunque utile divulgare le risposte fornite dal Ministero; inoltre, resta valida la possibilità di effettuare il versamento con le sanzioni ridotte previste per il “ravvedimento operoso”.

I 6 punti aggiuntivi chiariti dal Mef riguardano:

1. Utilizzo della rendita catastale, eventualmente aggiornata nel corso del 2013, per il calcolo della “Mini Imu”.

Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in Catasto, l’art. 13, comma 4, del Dl. n. 201/11 prevede espressamente che, per tali fabbricati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”, i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento. Dalla lettura della citata disposizione deriva quindi che, per il calcolo della “Mini Imu” dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio 2013.

2. Comportamento da tenere da parte del contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il Modello “F24” per il versamento della Maggiorazione Tares.

Le norme prevedono, all’art. 5, comma 4, del Dl. n. 102 del 2013, che il Comune predispone e invia ai contribuenti il Modello di pagamento della Tares e della Maggiorazione standard pari a Euro 0,30 per metro quadrato, riservata allo Stato.

Nel caso in cui il Comune non abbia inviato tali Modelli di pagamento in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione (art. 5, comma 4-bis). In ogni caso, l’art. 10 dello “Statuto dei diritti del contribuente” (Legge n. 212/00), prevede al comma 2 che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione stessa”.

3. Utilizzo dell’istituto del “ravvedimento operoso” per la “Mini Imu” e per la Maggiorazione Tares.

Il “ravvedimentoex art. 13 del Dlgs. n. 471/97 è possibile, sia per la “Mini Imu”, sia per la Maggiorazione Tares, sebbene per quest’ultimo Tributo si debba tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.

4. Esenzione da Imu dell’abitazione principale e delle relative pertinenze quando i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune.

Il regime che definisce l’abitazione principale ai fini Imu è rimasto lo stesso, mentre ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un’esenzione.

Il Ministero conferma che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in 2 Comuni diversi. Infatti, l’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, dispone che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune, l’esenzione si applica per un solo immobile; conseguentemente, argomentando al contrario deve intendersi che se 2 coniugi hanno dimora e residenza in Comuni diversi, entrambi possono usufruire dell’esenzione. Quanto sopra non contrasta con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/10, la quale sancisce che un’abitazione è considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari. In proposito, il Ministero afferma che tale Pronuncia ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’Ici relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione di cui all’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, e che pertanto, il criterio interpretativo del dispositivo della Sentenza non può essere utilizzato quando una norma tributaria dispone chiaramente in materia.

5. Esenzione Imu dell’abitazione principale parzialmente concessa in locazione a studenti.

Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione, e pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’Imu prevista per tale fattispecie (art. 1, comma 707, della Legge n. 147/13).

6. Esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

Il comma 707, lett. d), della “Legge di stabilità 2014”, specifica che si applica la sola detrazione di Euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli Enti di edilizia pubblica. Nel caso in cui gli immobili posseduti dagli Iacp abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, ad essi si applica lo stesso regime dell’abitazione principale, ossia l’esonero dal pagamento dell’Imu. A parere del Ministero, la detrazione si applica quindi solamente alle abitazioni non esenti da Imu, in quanto non aventi le caratteristiche di cui al Dm. 22 aprile 2008.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.