“Mini Imu”: i chiarimenti Mef alla vigilia della scadenza per il versamento

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, il 13 gennaio 2014 ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta “Mini Imu”, di cui all’art. 1 del Dl. n. 133/13 (“Disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazioni di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, G.U. n. 281 del 30 novembre 2013).

Ricordiamo che il termine per il versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680, art. 1, della Legge di stabilità 2014.

Questi i 7 punti chiariti dal Mef.

1. Codici tributo

Per il versamento della “Mini Imu” possono essere utilizzati quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013, relativi al Comune a seconda della tipologia di immobile.

2. Regole per versamenti minimi

Per quanto riguarda i versamenti minimi, il Mef ha confermato che valgono le regole ordinarie, ovvero l’art. 25 della Legge n. 289/02 che prevede l’importo minimo di 12 Euro o il diverso importo previsto dal Regolamento del Comune.

3. Importo minimo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’importo minimo “deve intendersi riferito all’Imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento Imu pubblicate sul sito del Dipartimento”.

  1. Limite minimo per la riscossione coattiva

Il Documento ha chiarito che, alla luce delle novità introdotte dal Dl. n. 16/12 e dal comma 736, art. 1, della “Legge di stabilità 2014”, non esiste più per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, eccezion fatta per quello di 12 Euro per i versamenti spontanei.

5. Modalità di compilazione “F24

Queste le istruzioni fornite relativamente alle modalità di compilazione “F24”:

– caselle “Acconto/saldo”: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo ? Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.

– casella “Rateazione” – va compilata e in tal caso come ? (dovrà essere indicato 01/01 ? Il campo “Rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.

– casella “Detrazione”: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo ? La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.

– casella numero immobili: va compilata normalment e? La casella immobili deve essere regolarmente compilata;

6. Immobili appartenenti a personale in servizio alle Forze armate

Per il personale appartenente alle Forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del Dl. n. 102/13, il procedimento di calcolo dell’Imu 2013 – spiega il Mef – è il seguente:

– prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;

– seconda rata non dovuta (gli immobili sono stati equiparati all’abitazione principale);

– l’eventuale “Mini Imu” deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’Imu calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio-dicembre 2013 e l’Imu calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;

– l’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

7. Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Nel caso dei terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013, “il relativo versamento non può essere considerato ‘Mini Imu’, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima”.

Il calcolo dell’Imu è dunque il seguente:

– prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;

– seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata (si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata).

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