Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, il 13 gennaio 2014 ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte alle domande formulate per la corretta applicazione della cosiddetta “Mini Imu”, di cui all’art. 1 del Dl. n. 133/13 (“Disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazioni di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, G.U. n. 281 del 30 novembre 2013).
Ricordiamo che il termine per il versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680, art. 1, della Legge di stabilità 2014.
Questi i 7 punti chiariti dal Mef.
1. Codici tributo
Per il versamento della “Mini Imu” possono essere utilizzati quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013, relativi al Comune a seconda della tipologia di immobile.
2. Regole per versamenti minimi
Per quanto riguarda i versamenti minimi, il Mef ha confermato che valgono le regole ordinarie, ovvero l’art. 25 della Legge n. 289/02 che prevede l’importo minimo di 12 Euro o il diverso importo previsto dal Regolamento del Comune.
3. Importo minimo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’importo minimo “deve intendersi riferito all’Imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento Imu pubblicate sul sito del Dipartimento”.
- Limite minimo per la riscossione coattiva
Il Documento ha chiarito che, alla luce delle novità introdotte dal Dl. n. 16/12 e dal comma 736, art. 1, della “Legge di stabilità 2014”, non esiste più per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, eccezion fatta per quello di 12 Euro per i versamenti spontanei.
5. Modalità di compilazione “F24”
Queste le istruzioni fornite relativamente alle modalità di compilazione “F24”:
– caselle “Acconto/saldo”: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo ? Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
– casella “Rateazione” – va compilata e in tal caso come ? (dovrà essere indicato 01/01 ? Il campo “Rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
– casella “Detrazione”: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo ? La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
– casella numero immobili: va compilata normalment e? La casella immobili deve essere regolarmente compilata;
6. Immobili appartenenti a personale in servizio alle Forze armate
Per il personale appartenente alle Forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del Dl. n. 102/13, il procedimento di calcolo dell’Imu 2013 – spiega il Mef – è il seguente:
– prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
– seconda rata non dovuta (gli immobili sono stati equiparati all’abitazione principale);
– l’eventuale “Mini Imu” deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’Imu calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio-dicembre 2013 e l’Imu calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
– l’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
7. Terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Nel caso dei terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013, “il relativo versamento non può essere considerato ‘Mini Imu’, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima”.
Il calcolo dell’Imu è dunque il seguente:
– prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
– seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata (si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata).