Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere n. 27149/2021, ha chiarito che, in caso di mobilità volontaria, al dipendente pubblico che transita nei ruoli di un’altra P.A., appartenente ad un diverso Comparto di contrattazione, deve essere riconosciuto solo il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi del Comparto dell’Amministrazione di destinazione.
In tal senso, l’art. 30, comma 2-quinquies, del Dlgs. n. 165/2001, relativamente al trattamento economico spettante in caso di mobilità volontaria, ha previsto che, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’Amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito si applica solo il trattamento giuridico ed economico, compreso l’accessorio, previsto nei Contratti collettivi del Comparto di destinazione, salvo il caso in cui non intervenga una diversa previsione. In tal caso, non trova applicazione la clausola di salvaguardia (“salvo diversa previsione”) prevista dalla stessa disposizione, che consenta il riconoscimento di un “assegno ad personam riassorbile” in presenza di differenze retributive in sede di trasferimento, la quale resta riservata alle ipotesi di mobilità non volontaria.
Tale regime, la cui ratio va ricondotta al Principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall’art. 45, comma 2, dello stesso Decreto legislativo, è confermato in modo più puntuale dal Dpcm. 26 giugno 2015, il cui art. 3, comma 1, prevede che, “nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del Decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Il medesimo Dpcm. invece contempla il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’Amministrazione di provenienza (art. 3, comma 2) per i casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l’eventuale disciplina speciale.
Pertanto, secondo la Funzione pubblica, il meccanismo di garanzia, tramite riconoscimento di “assegno ad personam” in favore del lavoratore, trova applicazione nelle sole ipotesi di mobilità diversa da quella volontaria. In tal caso infatti, trattandosi di un’ipotesi di trasferimento basata su una decisione unilaterale del datore di lavoro pubblico, priva dunque del consenso del dipendente, trova applicazione la volontà del Legislatore di tutelare la parte debole del rapporto (il lavoratore) che si vedrebbe, con il trasferimento imposto, diminuito il trattamento economico.




