Modello F24 “a zero”: non può essere accettato, anche con sanzione, se presentato tardivamente compensando un credito non più utilizzabile

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 297 del 18 aprile 2023, ha fornito chiarimenti in ordine all’impossibilità di accettare un Modello F24 “a zero” presentato tardivamente, pur versando la relativa sanzione da ravvedimento, qualora il credito indicato in compensazione, alla data di presentazione del Modello, non sia più utilizzabile.

Nel caso di specie il soggetto istante nell’anno 2022 aveva un debito Iva verso l’Erario ed un credito derivante da “Superbonus” e voleva compensarli presentando un Modello F24 “a zero”.

Purtroppo, il Modello non è stato presentato entro il 31 dicembre 2022 a causa di un cattivo funzionamento del programma di elaborazione ed invio del Modello stesso, per cui il soggetto istante ha provveduto a versare sanzione da ravvedimento presentando tardivamente il Modello, ma subendone lo scarto con la motivazione del mancato riconoscimento automatico dei crediti che avevano scadenza di utilizzo in data 31 dicembre 2022.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • la norma che disciplina la compensazione dei crediti d’imposta “orizzontale” (perché coinvolge crediti e debiti di natura diversa), deve essere letta in combinato disposto con l’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000, che fissava in Euro 700.000 (ora Euro 2 milioni, in ragione dell’art. 1, comma 72, della Legge n. 234/2021) il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Per tale ragione, ed al fine di rendere manifesta la volontà del contribuente, è necessario che la compensazione “orizzontale” trovi compiuta esposizione nel Modello F24, anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”;
  • ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, del Dlgs. n. 471/1997, per l’omessa presentazione del Modello F24 “a zero”, si applica la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi, con possibilità di ravvedimento;
  • se l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del Modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. In tal caso tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel Modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

In ragione di quanto sopra:

  1. il Modello F24 deve essere presentato obbligatoriamente, anche se a saldo zero;
  2. se si omette la presentazione non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza;
  3. tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione, anche da ravvedimento;
  4. l’efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con l’effetto che:
  5. tale presentazione sana l’iniziale omissione se il credito speso in compensazione (come detto formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente ed utilizzabile a quella data;
  6. ove ciò non avvenga, permanendo l’iniziale inadempimento, l’omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie, ma con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa, previste dall’art. 13 del Dlgs. n. 471/1997.

In ragione di quanto sopra, nel caso di specie l’Agenzia ha confermato la correttezza dello scarto del Modello F24 “a zero” presentato tardivamente dal soggetto istante, non perché tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo – come peraltro riconosciuto dallo stesso contribuente – ma perché recante crediti che alla data di presentazione (tardiva) del Modello non potevano più essere utilizzati in compensazione (vedasi, con riferimento al Superbonus, l’art. 121, comma 3, del Dl. n. 34/2020, secondo cui “i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. […]).

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