Nomina di due coniugi all’interno di una Commissione di gara: è inopportuna ma non dà automaticamente luogo ad illegittimità

Nella Sentenza n. 789 del 13 settembre 2017 del Tar Marche, i Giudici si esprimono sul rapporto di coniugio esistente tra due componenti una Commissione di gara per l’affidamento diretto e senza gara di un appalto. I Giudici chiariscono che il rapporto di coniugio tra 2 Commissari non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del Cpc. e richiamate dall’art. 77, comma 6, del Dlgs. n. 50/16. Allo stesso modo, non è applicabile alle Commissioni di gara l’art. 9 del Rd. n. 12/41, che riguarda l’ordinamento giudiziario.

Indubbiamente, sostengono i Giudici che la nomina di 2 coniugi all’interno di una Commissione di gara non sia opportuna. Tale inopportunità, nel caso di specie, si è però verificata nel contesto di un appalto che poteva essere assegnato senza gara, e dove peraltro non risulta contestata la presenza, nei Commissari, delle competenze richieste per la relativa nomina. Dunque, questa inopportunità non dà automaticamente luogo all’illegittimità della composizione della Commissione di gara, laddove non sia dimostrata l’influenza del rapporto tra i due Commissari sul risultato della gara.