Nella Delibera n. 281 del 24 ottobre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto se sia possibile, in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 117/17, avvalersi direttamente delle prestazioni rese a titolo gratuito da singoli volontari per l’espletamento di attività di utilità sociale nei confronti di terzi, con il solo onere del costo assicurativo (infortuni e responsabilità civile verso terzi) a carico dell’Ente, in assenza della Convenzione tra l’Ente e il “Terzo Settore” (l’Organizzazione di Volontariato). La Sezione rileva che l’art. 18 del Dlgs. n. 117/17 dispone che “(…) gli Enti del ‘Terzo Settore’
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