Non è legittimo l’onere assicurativo a carico del Comune per la prestazione resa dal singolo volontario

Nella Delibera n. 281 del 24 ottobre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto se sia possibile, in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 117/17, avvalersi direttamente delle prestazioni rese a titolo gratuito da singoli volontari per l’espletamento di attività di utilità sociale nei confronti di terzi, con il solo onere del costo assicurativo (infortuni e responsabilità civile verso terzi) a carico dell’Ente, in assenza della Convenzione tra l’Ente e il “Terzo Settore” (l’Organizzazione di Volontariato). La Sezione rileva che l’art. 18 del Dlgs. n. 117/17 dispone che “(…) gli Enti del ‘Terzo Settore’

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