Nella Sentenza n. 26336 del 19 novembre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che nel Processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non già dell’Ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992), le indicazioni che devono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 del Cpc., ma quelle prescritte dal Regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione con il destinatario dell’atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare.




