Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29748 del 19 novembre 2024
Nel caso in questione, un automobilista ha contestato un’ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per multe dovute a infrazioni stradali. L’automobilista ha sostenuto di non aver mai ricevuto le notifiche dei verbali che accertavano le violazioni e di aver scoperto la richiesta di pagamento solo quando ha ricevuto l’ingiunzione.
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso, osservando che l’automobilista aveva criticato una decisione presa dalla Corte d’Appello. In quella decisione, i Giudici avevano accettato, durante il secondo grado di giudizio, alcuni documenti prodotti dal Comune che riguardavano la notifica dei verbali. L’automobilista ha obiettato che tali documenti non erano stati presentati nel processo di primo grado e, quindi, non potevano essere ammessi in appello, come stabilisce l’art. 345 del Cpc., che vieta l’introduzione di nuove prove in secondo grado. I Giudici di legittimità hanno stabilito che, in assenza di prove certe sulla notifica delle contravvenzioni, è necessario riesaminare la vicenda. Hanno inoltre sottolineato che, per verificare la regolarità del deposito telematico degli atti, devono essere prodotte le seguenti 4 ricevute Pec:
· ricevuta di accettazione: conferma che l’atto è stato accettato dal sistema.
· ricevuta di avvenuta consegna: conferma che l’atto è stato recapitato nella casella PEC dell’ufficio destinatario.
· esito dei controlli automatici: verifica tecnica del contenuto della busta telematica.
· esito del controllo manuale del cancelliere: conferma definitiva del deposito.
La Suprema Corte ha osservato che i documenti in questione non risultavano presenti nel fascicolo telematico di primo grado e dovevano quindi considerarsi non ritualmente prodotti. Di conseguenza, ha accolto il ricorso e rinviato il caso alla Corte d’Appello, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione senza considerare la documentazione tardiva prodotta dal Comune, verificando la fondatezza dell’opposizione contro i verbali e valutando se sussistono le condizioni per accogliere l’appello dell’automobilista.
In conclusione, la Suprema Corte statuisce che se nel Fascicolo telematico del Comune non sono presenti i documenti che dimostrano la notifica delle contravvenzioni, l’ingiunzione di pagamento deve essere invalidata.


