Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8724 dell’8 aprile 2026
La vicenda riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 che il contribuente aveva impugnato sostenendo di non averlo ricevuto correttamente, perché notificato a un indirizzo diverso dal proprio domicilio fiscale. In sede di reclamo, l’Amministrazione aveva riconosciuto l’irregolarità della prima notifica e aveva annullato soltanto la validità di quella notificazione, precisando però di potere rinotificare lo stesso atto entro i termini di legge. Successivamente il contribuente aveva comunque proseguito il giudizio contro la prima notifica, mentre l’Amministrazione aveva rinotificato lo stesso avviso in modo corretto, dando origine a un
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