Notifiche: legittima la notifica della cartella mediante raccomandata A/R

Nella Sentenza n. 10954 del 9 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità osservano che l’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che “la cartella è notificata dagli Ufficiali di riscossione o da altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, dai Messi comunali o dagli Agenti della Polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal Portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”. Perciò, in base a quanto sopra statuito dalla norma, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 175/2018, ha ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione trova giustificazione nell’accentuato ruolo pubblicistico dell’Agente per la riscossione, volto ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. In particolare, secondo i Giudici costituzionali, i rilevati scostamenti della disposizione in esame rispetto al regime ordinario della notificazione a mezzo posta, considerati nel loro complesso, segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, ma soddisfano il requisito dell’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto, che costituisce il limite inderogabile alla discrezionalità del Legislatore in materia. La Corte Costituzionale ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’art. 153 del Cpc., che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione.

Infine, la Suprema Corte chiarisce che l’accertata regolarità della notificazione della cartella di pagamento, non tempestivamente impugnata, rende pertanto incontestabile la pretesa tributaria in essa portata.