“Nuovo Codice degli Appalti”: con due Pareri, il Mit fornisce chiarimenti sull’applicazione del Principio di rotazione

Stando al Rapporto quadrimestrale Anac, da gennaio ad aprile 2023, si registra un’importante riduzione dei Lavori, una flessione dei Servizi e un leggero aumento delle Forniture di circa l’11%

Uno degli aspetti chiave del nuovo “Codice dei Contratti pubblici” è rappresentato dall’applicazione del Principio di rotazione nella disciplina oggi dettata dall’art. 49 del Dlgs. n. 36/2023.

Attraverso due Pareri di recente pubblicazione, il n. 2084 e il 2145, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione di tale criterio negli affidamenti e, in particolare, proprio sulla nuova disposizione declinata nell’articolo 49 del nuovo “Codice dei contratti”.

Se da un lato il Dlgs. n. 36/2023 ha semplificato ulteriormente le modalità dell’affidamento diretto, facendo propri alcuni principi della disciplina acceleratoria figlia della pandemia e del “Pnrr”, dall’altro ha posto un solido argine all’affidamento diretto all’Operatore economico uscente (nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso Settore merceologico, oppure nella stessa categoria di Opere, oppure nello stesso Settore di Servizi).

L’art. 49, comma 4, stabilisce infatti 3 requisiti in presenza dei quali è possibile reinvitare o procedere all’affidamento diretto all’Operatore economico uscente.

A riguardo, il Parere n. 2084 espresso dall’Ufficio di supporto legale del Mit, ha precisato che i requisiti non debbano intendersi come alternativi, bensì concorrenti. In particolare, ai sensi del citato comma 4, “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Aver individuato i 3 requisiti come concorrenti limita in maniera decisiva il campo di applicazione del comma 4, evitando così che si possano creare situazioni di favore nei confronti del medesimo Operatore economico con effetti distorsivi del mercato e della concorrenza.

Resta nei fatti possibile derogare al Principio di rotazione solo per affidamenti di Servizi o anche di Lavori di importo inferiore alla somma di Euro 5.000.

Il nuovo Principio di rotazione si pone quindi in maniera più rigida del precedente, in un contesto normativo che mira certamente alla semplificazione per gli affidamenti di valore non elevato, ma che non perde di vista la tutela del mercato nell’ambito degli Appalti pubblici e la garanzia di accesso per tutte le Imprese, soprattutto per quelle di medie e piccole dimensioni, impedendo alle Stazioni appaltanti di prevedere nei rispettivi Regolamenti il riaffido all’Appaltatore uscente.