Con il Comunicato 26 ottobre 2016, il Presidente dell’Anac ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla pubblicazione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e del “Programma triennale dei lavori pubblici”, da effettuarsi ai sensi dell’art. 21 del Dlgs. n. 50/16.
Ricordiamo che tale norma ha introdotto l’obbligo di adozione del “Programma biennale per acquisti di beni e servizi” (importo unitario = o > Euro 40.000) e del “Programma triennale dei lavori pubblici” (valore = o > a Euro 100.000) e dei relativi aggiornamenti annuali.
Nel “Programma triennale dei lavori pubblici” vanno inserite anche le opere incompiute a fini di completamento, riutilizzo o demolizione.
Per i lavori di valore maggiore di un milione di Euro, deve essere redatto un preventivo progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Entro ottobre va comunicato al Tavolo tecnico l’Elenco di forniture e servizi di importo superiore a Euro 1.000.000 che si prevede di inserire nella programmazione biennale.
L’art. 21 in questione specifica che Programmi ed aggiornamenti devono essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e su quellodell’Osservatorio tramite i sistemi informatizzati della Regione.
Con la Nota in commento l’Authority ha però specificato che è tuttora in corso l’adeguamento dei propri sistemi informatici, finalizzato arenderli idonei al ricevimento di tali comunicazioni.
Nell’attesa che tale processo sia compiuto, le Amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del “Codice” limitandosi a pubblicare i Programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministerodelle Infrastrutture e dei Trasporti.




